Art. 5.
(Fondo di sviluppo delle isole minori).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di sviluppo delle isole minori.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli interventi previsti dal programma di sviluppo di cui al comma 3.
      3. Il programma degli interventi di cui al comma 2 è caratterizzato da omogeneità di contenuti e rispondenza alle specifiche esigenze locali, in un quadro coordinato con le esigenze comuni di tutte le isole minori, assicurato dall'inserimento

 

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del programma stesso nell'ambito del Documento unico elaborato ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il programma è redatto e realizzato dai comuni territorialmente competenti, che ne assumono la responsabilità di gestione direttamente o attraverso un organismo specificamente costituito.
      4. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      5. All'onere di cui al comma 4 si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.